Lavorare in un altro paese comporta una serie di aspetti legali di cui è necessario tenere conto. Nei Paesi Bassi, dal 1° giugno 2016, è in vigore la Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). Questa legge disciplina i diritti e gli obblighi delle aziende che inviano temporaneamente dipendenti nei Paesi Bassi per lavoro ed è conforme alla Direttiva 2014/67/UE.
A chi si applica la legge?
La legge si applica a:
- Lavoratori distaccati – dipendenti che svolgono temporaneamente lavoro nei Paesi Bassi, ma che sono ufficialmente impiegati in un altro Stato membro dell'UE.
- Prestatori di servizi – aziende che inviano i propri dipendenti nei Paesi Bassi.
- Committenti – aziende o persone fisiche nei Paesi Bassi per le quali lavorano i lavoratori distaccati.
Importante: la legge non si applica ai marittimi impiegati nella marina mercantile.
Notifica e controllo amministrativo
Lavorare con lavoratori distaccati richiede il rispetto delle norme regolamentari. Aspetti importanti:
- Nei Paesi Bassi è in vigore un sistema di notifica, in base al quale le aziende sono obbligate a segnalare i lavoratori distaccati.
- Il Ministero degli Affari Sociali e del Lavoro è responsabile del controllo e dell’amministrazione dei dati dei lavoratori e dei prestatori di servizi.
- Le autorità possono scambiare dati con altri paesi dell'UE per garantire il rispetto della normativa sul lavoro.
Capitolo I. Quali dati sono necessari?
Le aziende sono tenute a fornire:
- Dati identificativi di lavoratori e datori di lavoro.
- Una descrizione della natura del lavoro.
- La data di inizio e di fine delle attività.
- Informazioni sul rispetto delle condizioni di lavoro minime.
Il mancato rispetto di tali requisiti può comportare sanzioni e limitazioni per i datori di lavoro.
Capitolo II. Condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati
Articolo 2
- I seguenti articoli si applicano ai lavoratori distaccati il cui contratto di lavoro è disciplinato da una legge diversa da quella olandese:
- in materia di retribuzione: articoli 616a-616f e 626 del Libro 7 del Codice Civile olandese;
- in materia di ferie e permessi: articoli 634-642, 645, 646, 648 e 649 del Libro 7 del Burgerlijk Wetboek;
- in materia di obblighi del datore di lavoro: articoli 655 e 658 del Libro 7 del Burgerlijk Wetboek;
- in materia di risoluzione del contratto di lavoro: articoli 670, secondo comma, e 681, primo comma, lettera c, del Libro 7 del Codice civile olandese.
- Qualora il periodo di distacco sia superiore a dodici mesi, a partire dal tredicesimo mese si applicano al lavoratore distaccato tutte le condizioni di lavoro e le condizioni di impiego previste dalla legge, ad eccezione delle procedure, delle formalità e delle condizioni per la conclusione e la risoluzione del contratto di lavoro, inclusi i patti di non concorrenza e le disposizioni pensionistiche di cui all’articolo 1 della Pensioenwet o all’articolo 1, primo comma, della Wet verplichte beroepspensioenregeling.
- Il termine di dodici mesi di cui al secondo comma è prorogato a diciotto mesi qualora il distaccante fornisca al Ministro, negli ultimi tre mesi di un periodo di distacco non superiore a dodici mesi, una notifica motivata indicante che la durata prevista delle attività sarà superata fino a diciotto mesi. Qualora, in caso di ulteriore proroga, il periodo di distacco sia superiore a diciotto mesi, a partire dal diciannovesimo mese si applicano le condizioni di lavoro e le condizioni di impiego di cui al secondo comma.
- Qualora un lavoratore distaccato venga sostituito da un altro lavoratore distaccato che svolge lo stesso lavoro nella stessa sede, la durata del distacco è determinata dalla durata totale dei periodi di distacco di ciascun lavoratore distaccato individualmente.
Articolo 3
- Un lavoratore che svolge temporaneamente lavoro al di fuori dei Paesi Bassi in uno degli Stati membri ha diritto, indipendentemente dalla legge che disciplina il contratto di lavoro, ai benefici offerti dalla legislazione di tale paese in conformità con la Direttiva sul distacco dei lavoratori.
- Qualora un lavoratore rientri nell'ambito della Direttiva sul distacco dei lavoratori, il datore di lavoro deve informare il lavoratore in merito a: a. la retribuzione a cui il lavoratore ha diritto
in conformità con la legislazione vigente del paese ospitante; b. se del caso, le indennità relative al distacco e le misure di compensazione per le spese di viaggio, soggiorno e vitto; e c. un riferimento al/ai sito/i web ufficiale/i nazionale/i che il paese ospitante ha sviluppato conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, della Direttiva sull'applicazione.
- Il secondo comma, seconda frase, si applica per analogia all’articolo 655, secondo comma, lettera a, terza frase, del Libro VII del Codice Civile olandese.
- Il secondo paragrafo non si applica ai marittimi che lavorano sulla base di un contratto di lavoro nell’industria marittima ai sensi dell’articolo 739 del Libro 7 del Codice civile olandese.
- Il datore di lavoro non può penalizzare il lavoratore per il fatto che quest'ultimo eserciti in sede giudiziaria o amministrativa i diritti a lui conferiti ai sensi del presente articolo, presti assistenza in tal senso o presenti un reclamo al riguardo.
Articolo 3a
- Un lavoratore distaccato nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi ai sensi del punto 3 della definizione di prestazione transnazionale di servizi, come previsto all’articolo 1, primo comma, e che il destinatario del servizio invia per svolgere temporaneamente un lavoro in uno Stato membro diverso da quello in cui il lavoratore lavora abitualmente, si considera, sia nel caso del prestatore di servizi sia nel caso del destinatario del servizio, inviato dal medesimo prestatore di servizi in quello Stato membro.
- Il destinatario del servizio informa tempestivamente il prestatore di servizi prima dell'inizio dell'inoltro di cui al primo comma.
- Il primo e il secondo comma si applicano per analogia ai lavoratori somministrati ai sensi dell’articolo 1 della Legge sull’assegnazione/fornitura di manodopera tramite intermediari (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs), fermo restando che per committente del servizio si intende l’utilizzatore, di cui all’articolo 7a di detta legge, e per prestatore del servizio il somministratore.
Articolo 3b
Il datore di lavoro non può penalizzare il lavoratore per il fatto che quest’ultimo avvii un’azione giudiziaria o amministrativa per esercitare i diritti a lui conferiti, stabiliti nella presente legge o nell’articolo 2a della Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten.
Capitolo III. Informazione, cooperazione amministrativa e segnalazione
Articolo 4
- L'ufficio di collegamento, di cui all'articolo 4 della Direttiva sul distacco, per la cooperazione amministrativa, di cui all'articolo 5, lettera b, del Regolamento IMI, tra gli Stati membri in relazione al controllo del rispetto delle condizioni di lavoro e di impiego, di cui all'articolo 3 della Direttiva sul distacco, ricade sotto la responsabilità del Nostro Ministro. I funzionari competenti designati dal Nostro Ministro sono responsabili del trattamento dei dati relativi ai lavoratori distaccati e ai prestatori di servizi nel quadro di tale cooperazione amministrativa.
- I funzionari competenti designati dal Ministro trattano i dati ottenuti per il controllo dell’osservanza della Legge sul lavoro degli stranieri (Wet arbeid vreemdelingen), della Legge sull’allocazione della manodopera tramite intermediari (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs), della Legge sul salario minimo e sull’indennità minima di ferie (Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag), della Legge sulle condizioni di lavoro (Arbeidsomstandighedenwet), della Legge sull’orario di lavoro (Arbeidstijdenwet), della Legge sulla dichiarazione di efficacia generale e non generale delle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro (Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten), nonché della presente legge, ai fini della cooperazione amministrativa di cui al primo comma e dell’assistenza reciproca nell’attuazione di cui al Capitolo IV, e forniscono i dati di propria iniziativa alle autorità competenti di altri Stati membri.
- I dati che i funzionari competenti designati dal Nostro Ministro ricevono dalle autorità competenti di altri Stati membri in relazione alla cooperazione amministrativa di cui al primo comma, possono essere ulteriormente trattati dal Nostro Ministro ai fini del controllo del rispetto, da parte dei prestatori di servizi, delle leggi di cui al secondo comma.
- Gli enti e gli organi di vigilanza forniscono su richiesta o di propria iniziativa al Ministro tutti i dati e le informazioni necessari per l'esercizio dei suoi poteri in relazione all'esecuzione della presente legge.
- Il Nostro Ministro fornisce i dati che tratta ai sensi del secondo e del terzo comma agli enti e agli organi di vigilanza necessari per l'esercizio dei loro poteri in relazione alla prestazione transnazionale di servizi.
- Ai fini della cooperazione di cui al primo comma e dell'assistenza reciproca nell'applicazione di cui al Capitolo IV, il Nostro Ministro risponde alle richieste motivate delle autorità competenti di altri Stati membri di fornire informazioni e di effettuare controlli, ispezioni e indagini in relazione alla prestazione transnazionale di servizi.
- Con decreto reale (generale misura di attuazione) sono stabilite le norme relative ai dati trattati ai sensi del presente articolo, alle modalità di trattamento di tali dati e ai termini per la fornitura dei dati in caso di comunicazione ai sensi del presente articolo.
Articolo 5
- I funzionari competenti designati dal Ministro sono responsabili della vigilanza sul rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge o in virtù di essa.
- La decisione di cui al primo comma è resa pubblica mediante pubblicazione nella Staatscourant.
Articolo 6
- Il prestatore di servizi fornisce, su richiesta, al Nostro Ministro e ai funzionari competenti designati all’articolo 5 tutti i dati e le informazioni necessari per l’esecuzione della presente legge.
- Il primo comma si applica ai lavoratori autonomi sui quali grava l’obbligo di cui all’articolo 8, sesto comma.
- Qualora ciò sia necessario nell'ambito dell'applicazione della legge, i funzionari competenti designati dal Nostro Ministro valutano, secondo un algoritmo stabilito con un provvedimento governativo generale (algemene maatregel van bestuur):
- l'effettivo esercizio di attività sostanziali da parte dell'impresa, ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della Direttiva sul distacco dei lavoratori, in occasione della messa a disposizione di lavoratori nell'ambito di attività transnazionali;
- il fatto che un lavoratore distaccato svolga temporaneamente un lavoro nei Paesi Bassi.
Articolo 7
Il prestatore di servizi designa, per la durata dell'attività transnazionale, una persona di contatto che agisca come punto di contatto del prestatore di servizi e che sia disponibile nello Stato membro in cui viene svolto il lavoro, per l'invio e la ricezione di informazioni relative all'attività transnazionale, per il Nostro Ministro in relazione al distacco nei Paesi Bassi.
Articolo 8
- Il prestatore di servizi che distacca un lavoratore nei Paesi Bassi è tenuto a informare il Nostro Ministro per iscritto o per via elettronica prima dell'inizio dei lavori, indicando:
- la propria identità;
- l'identità del destinatario del servizio e del lavoratore distaccato;
- la persona di contatto di cui all'articolo 7;
- l'identità della persona fisica o giuridica responsabile del pagamento della retribuzione;
- la natura e la durata presunta delle attività;
- l'indirizzo del luogo di lavoro; e
- il/i contributo/i di previdenza sociale applicabile/i.
- Qualora un prestatore di servizi distacchi un lavoratore nei Paesi Bassi, fornisce al destinatario del servizio, prima dell’inizio dei lavori, una copia della comunicazione di cui al secondo comma, che contenga almeno i dati relativi alla propria identità e all’identità del lavoratore distaccato, l’indirizzo del luogo di lavoro e la natura e la durata dei lavori.
- Il destinatario del servizio verifica se la copia della notifica di cui al secondo comma contenga i dati ivi menzionati e segnala per iscritto o per via elettronica al nostro Ministro eventuali errori o la mancanza della copia ricevuta, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dall'inizio dei lavori.
- I dati trattati dal Nostro Ministro ai sensi del presente articolo sono forniti alle autorità e agli organi di vigilanza nella misura in cui ciò sia necessario per l'esercizio delle loro competenze in relazione all'attività transnazionale.
- Con regolamento ministeriale possono essere stabilite norme relative al modello della segnalazione, alla lingua, alle modalità di segnalazione, alla presentazione dei documenti e al termine per la segnalazione di cui al primo comma, nonché alla fornitura di dati, ai sensi del presente articolo, alle autorità e agli organi di vigilanza.
- L'obbligo di cui al primo comma relativo alla notifica della natura e della durata presunta dei lavori, dell'identità del responsabile del pagamento della retribuzione e dell'identità della persona che svolge i lavori, nonché l'obbligo di cui al secondo comma, si applicano ai lavoratori autonomi che operano nei settori o nelle professioni designati tramite decreto reale.
- Mediante decreto amministrativo generale vengono determinate le categorie di lavoratori distaccati e di prestatori di servizi alle quali il presente articolo non si applica oppure per le quali, nel predetto decreto amministrativo generale, sono state stabilite norme supplementari per la notifica.
- Le attività relative al presente articolo possono essere svolte da un organismo amministrativo indipendente designato dal Ministro competente. Il Ministro competente può designare un responsabile del trattamento per il trattamento dei dati ai sensi del presente articolo.
Articolo 9
- Durante il periodo di distacco, il prestatore di servizi è tenuto a disporre, per iscritto o per via elettronica, presso il luogo di lavoro di cui all'articolo 8, primo comma, lettera f), di:
- il contratto di lavoro del lavoratore distaccato;
- della busta paga di cui all'articolo 626 del Codice civile;
- la dichiarazione di cui all'articolo 655 del Burgerlijk Wetboek;
- documenti che attestino il numero di ore lavorate dal lavoratore distaccato;
- documenti che attestino i contributi ai regimi di previdenza sociale e indichino l'identità del prestatore di servizi, del destinatario del servizio, del lavoratore distaccato e della persona responsabile del pagamento della retribuzione; e
- un documento che confermi l'importo della retribuzione corrisposta al lavoratore distaccato.
- Un lavoratore autonomo soggetto all'obbligo di cui all'articolo 8, sesto comma, è tenuto a conservare sul luogo di lavoro di cui all'articolo 8, primo comma, lettera f, documenti che ne attestino l'identità, l'identità del destinatario del servizio e l'identità della persona responsabile del pagamento.
- Il prestatore di servizi e il lavoratore autonomo provvedono affinché i documenti di cui al primo e al secondo comma siano forniti, su richiesta dei funzionari competenti di cui all’articolo 5, entro un termine ragionevole successivamente alla conclusione del periodo di distacco o del periodo di svolgimento delle attività.
- Con regolamento ministeriale possono essere stabilite norme ulteriori in merito ai requisiti cui devono soddisfare i documenti di cui al primo e al secondo comma, al luogo in cui tali documenti devono essere forniti e in relazione al terzo comma.
Capitolo IIIa. Norme speciali relative al trasporto su strada
In questo capitolo vengono introdotte norme specifiche per il settore del trasporto su strada. Tali norme riguardano principalmente la definizione di "conducente distaccato", che si riferisce a un lavoratore inviato a lavorare come conducente nel settore del trasporto su strada.
Vengono inoltre menzionati diversi regolamenti e direttive dell'UE che disciplinano vari aspetti del settore dei trasporti:
- La Direttiva 92/106/CEE stabilisce norme comuni per determinati tipi di trasporto combinato di merci tra gli Stati membri dell'UE.
- Il Regolamento (CE) n. 1071/2009 riguarda le norme comuni da rispettare per l'esercizio della professione di autotrasportatore.
- Il Regolamento (CE) n. 1072/2009 stabilisce norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada.
- Il Regolamento (CE) n. 1073/2009 introduce norme comuni per l'accesso al mercato internazionale per i servizi di trasporto in autobus e pullman.
- Il Regolamento (UE) n. 165/2014 riguarda le norme per l'uso dei tachigrafi nel trasporto su strada.
- Il Regolamento (CE) n. 561/2006 armonizza alcune disposizioni sociali per il trasporto su strada.
Articolo 9b
Questo articolo definisce le condizioni alle quali un conducente è considerato un "lavoratore distaccato". Ecco i punti principali di questo articolo in un linguaggio più accessibile:
- Un conducente è considerato un lavoratore distaccato se: a) effettua trasporti nazionali (cabotaggio) nei Paesi Bassi, come specificato nei Regolamenti 1072/2009/CE e 1073/2009/CE; b) effettua operazioni di trasporto non bilaterali, inclusi:
- Il trasporto di merci sulla base di un contratto di trasporto al di fuori dello Stato membro dell'UE in cui è stabilito, tra i Paesi Bassi e un altro Stato membro o un paese terzo;
- Il trasporto di passeggeri al di fuori dello Stato membro dell'UE in cui è stabilito, tra i Paesi Bassi e un altro Stato membro o uno Stato terzo.
- Un conducente non è considerato lavoratore distaccato se:
a. Esegue operazioni di trasporto bilaterale di merci, tra cui:
- Il trasporto di merci sulla base di un contratto di trasporto dal suo paese di stabilimento verso un altro Stato membro o un paese terzo;
- Il trasporto di merci sulla base di un contratto di trasporto da un altro Stato membro o da un paese terzo verso il suo paese di stabilimento;
- Il trasporto di merci che costituisce un’operazione bilaterale, nonché, in ciascuno dei Paesi attraversati, non più di un’operazione di carico e scarico, a condizione che l’autista non carichi e non scarichi merci nello stesso Paese;
b. esegue operazioni di trasporto bilaterale di passeggeri, tra cui:
- Il trasporto di passeggeri dal proprio paese di stabilimento verso un altro Stato membro o un paese terzo;
- Il trasporto di passeggeri da un altro Stato membro o da un paese terzo verso il proprio paese di stabilimento;
c. Transiti attraverso i Paesi Bassi senza effettuare alcuna operazione di carico o scarico, e senza far salire o scendere passeggeri.
Articolo 9c:
Il distacco di un autista in un altro paese si considera concluso quando questi lascia i Paesi Bassi durante l'esecuzione di un trasporto internazionale di merci o passeggeri. La durata di tale distacco non viene sommata ai precedenti periodi di distacco effettuati dallo stesso autista o da un autista che egli ha sostituito.
Articolo 9d:
In deroga alle disposizioni dell'articolo 7, l'impresa che distacca un autista deve designare una persona di contatto. Può trattarsi del responsabile dei trasporti o di un'altra persona nel paese in cui l'impresa è stabilita. Tale persona di contatto negozierà con i funzionari designati dal Nostro Ministro e scambierà con essi documenti o comunicazioni.
Articolo 9e:
Qualora un'impresa distacchi un autista nei Paesi Bassi, è tenuta a fornire al Ministro una dichiarazione di distacco tramite il sistema IMI prima dell'inizio delle attività. Tale documento deve contenere le seguenti informazioni: a. L'identità dell'impresa; b. I dati di contatto del referente; c. L'identità, il luogo di residenza e il numero di patente di guida dell'autista distaccato; d. La data di inizio del contratto di lavoro dell'autista distaccato e il diritto applicabile; e. La durata prevista del distacco; f. I numeri di targa dei veicoli; e g. La natura dei servizi di trasporto da prestare.
Articolo 9f
- In deroga all'articolo 9, il prestatore di servizi che distacca un autista nei Paesi Bassi è tenuto a garantire che i seguenti documenti, sia in formato cartaceo che elettronico, siano disponibili e presentati su richiesta durante un controllo stradale: Il destinatario del servizio informa tempestivamente il prestatore di servizi prima dell'inizio dell'inoltro di cui al primo comma.
- una copia della dichiarazione di distacco di cui all'articolo 9e;
- un documento che comprovi il trasporto effettuato nei Paesi Bassi, come una lettera di vettura elettronica o un documento di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1072/2009;
- i dati del tachigrafo, in particolare i simboli degli Stati membri in cui l’autista si trovava durante il trasporto stradale internazionale o il cabotaggio, in conformità ai requisiti di registrazione del Regolamento (CE) n. 561/2006 e del Regolamento (UE) n. 165/2014.
- Al termine del periodo di distacco, il distaccante fornisce, entro otto settimane dalla richiesta dei funzionari competenti del Ministero:
- copie dei documenti menzionati al comma 1, lettere b e c;
- documentazione relativa alla retribuzione dell'autista in relazione al periodo di distacco;
- il contratto di lavoro dell'autista o l'incarico pertinente in conformità con l'articolo 655 del Libro 7 del Codice Civile (Burgerlijk Wetboek);
- documenti che attestino il numero di ore lavorate dall'autista;
- prova del pagamento del salario all'autista.
Articolo 9g
Qualora un'impresa faccia lavorare un autista nel settore del trasporto stradale nei Paesi Bassi senza lo status di autista distaccato, è tenuta a garantire che l'autista abbia con sé i seguenti documenti e li presenti su richiesta durante un controllo stradale:
- Prova dei relativi trasporti internazionali, come una lettera di vettura elettronica o il documento di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1072/2009;
- Dati del tachigrafo, inclusi i simboli dei paesi in cui il conducente si trovava durante il trasporto internazionale di merci o il cabotaggio, in conformità con i requisiti di registrazione stabiliti nei Regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014.
Articolo 9h
Ai fini del presente capo, le disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 6, 7, 12 e 14 della presente legge, nonché gli articoli 2a e 10a della Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten, chiunque metta a disposizione un conducente distaccato proveniente dal Regno Unito per lo svolgimento temporaneo di lavoro nei Paesi Bassi, che include il trasporto di merci su strada, è considerato un prestatore di servizi.
Articolo 9i
Le imprese di trasporto stabilite in un paese terzo non possono ricevere un trattamento più favorevole rispetto a imprese analoghe stabilite in uno Stato membro.
Capo IV. Assistenza reciproca nell'applicazione dell'enforcement e nelle sanzioni amministrative
Articolo 10
- I funzionari designati con decreto del Nostro Ministro sono competenti per l’assistenza reciproca di cui al Capo VI della Direttiva sull’applicazione, l’assistenza reciproca di cui all’articolo 1, paragrafo 11, della Direttiva sulla mobilità e l’assistenza reciproca di cui all’articolo 6 dell’Allegato 31, parte A, sezione 2, in relazione all’articolo
463, paragrafo 4, dell'Accordo di commercio e cooperazione tra l'UE e il Regno Unito.
- Su richiesta di un'autorità competente, i funzionari designati di cui al primo comma sono tenuti a: a. riscuotere una sanzione amministrativa non contestata imposta in un altro Stato membro; b. notificare una decisione di irrogazione di una sanzione amministrativa imposta in un altro Stato membro.
- La sanzione amministrativa di cui al comma 2, lettera a, può essere riscossa mediante ingiunzione di pagamento.
- Si applicano le disposizioni del Titolo 4.4. della Algemene wet bestuursrecht.
- Con regolamento ministeriale possono essere stabilite norme relative alla forma e al contenuto della richiesta di cui al comma 2.
- Con decreto governativo possono essere stabilite norme relative ai motivi di rifiuto di una richiesta di cui al comma 2.
Articolo 11
Gli importi delle sanzioni amministrative riscosse, di cui all'articolo 10, sono devoluti allo Stato.
Articolo 12
- Il Ministro può irrogare una sanzione amministrativa per le violazioni di cui al secondo comma.
- È considerata violazione:
- l’inosservanza o l’adempimento insufficiente dell’obbligo di informazione da parte di un prestatore di servizi o di un lavoratore autonomo, di cui all’articolo 8, paragrafo 6, in conformità con l’articolo 6, paragrafi 1 o 2;
- l'inosservanza o l'adempimento insufficiente dei requisiti amministrativi e delle misure di controllo, di cui all'articolo 8, commi 1, 3 o 6, da parte di un prestatore di servizi, un destinatario di servizi o un lavoratore autonomo;
- l'inosservanza o l'adempimento insufficiente dei requisiti amministrativi, di cui all'articolo 9, commi 1, 2 o 3, da parte di un prestatore di servizi o di un lavoratore autonomo;
- il mancato adempimento o l’adempimento insufficiente dei requisiti amministrativi e delle misure di controllo di cui all’articolo 9e, commi 1 o 2, da parte di un prestatore di servizi;
- l'inosservanza o l'adempimento insufficiente dei requisiti amministrativi e delle misure di controllo, di cui all'articolo 9f, commi 1 e 2, da parte di un prestatore di servizi;
- l’inosservanza o l’adempimento insufficiente dei requisiti amministrativi e delle misure di controllo, di cui all’articolo 9g, da parte di un prestatore di servizi.
- Qualora un prestatore di servizi commetta una violazione ai sensi del secondo comma, lettera d) o e), il mittente, lo spedizioniere, l'appaltatore o il subappaltatore si considera aver commesso le medesime violazioni, qualora fosse a conoscenza o, tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti, avrebbe dovuto sapere che il servizio di trasporto commissionato sarebbe stato in violazione di tali disposizioni.
Articolo 13
- Indipendentemente dall'articolo 5:48, secondo comma, della Algemene wet bestuursrecht (Legge generale sul diritto amministrativo), il rapporto contiene almeno informazioni sulla persona o sulle persone coinvolte nella violazione.
- Il rapporto viene trasmesso al funzionario a tal fine designato, nominato dal Ministro.
Articolo 14
- Il funzionario a tal fine designato, che opera alle dipendenze del Nostro Ministro, irroga in suo nome la sanzione amministrativa pecuniaria alla persona su cui gravano gli obblighi derivanti dalla presente legge, nel caso in cui l'inadempimento degli stessi sia qualificato come violazione.
- Le violazioni stabilite dalla presente legge si applicano a ogni persona nei cui confronti sia stata commessa una violazione.
Articolo 15
- L'importo massimo della sanzione amministrativa pecuniaria che può essere irrogata per una violazione è pari all'importo della quarta categoria, di cui all'articolo 23, quarto comma, del Wetboek van Strafrecht.
- Fatto salvo il primo comma, il funzionario designato ai sensi dell'articolo 14 aumenta la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata del 100% dell'importo della sanzione, determinato sulla base del sesto comma, qualora entro un periodo di cinque anni precedente il giorno dell'accertamento della violazione sia stata constatata una precedente violazione, consistente nell'inadempimento del medesimo obbligo legale, e la sanzione amministrativa pecuniaria per la precedente violazione sia divenuta definitiva.
- L'aumento dell'ammenda amministrativa, di cui al secondo comma, è pari al 200 per cento, qualora sia la violazione sia la precedente violazione ivi menzionata siano state qualificate come violazioni gravi in conformità a un atto amministrativo generale (algemene maatregel van bestuur).
- Fatto salvo quanto previsto dal primo comma, il funzionario designato in base all'articolo 14 aumenta la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata del 200 per cento dell'importo della sanzione, determinato ai sensi del sesto comma, qualora, nel corso di un periodo di cinque anni precedente il giorno dell'accertamento della violazione, siano state constatate due precedenti violazioni, consistenti nell'inadempimento del medesimo obbligo o divieto, oppure nell'inadempimento di obblighi e divieti analoghi, stabiliti da o in virtù di un decreto reale in base alla presente legge o ad altre leggi, e le sanzioni amministrative pecuniarie relative alle precedenti violazioni siano divenute definitive.
- In deroga al secondo e al quarto comma, il periodo di cinque anni ivi previsto diventa dieci anni, qualora le sanzioni definitive, di cui ai medesimi commi, siano state irrogate in forza delle gravi violazioni ivi menzionate, stabilite con decreto del governo.
- Il Ministro stabilisce le disposizioni in cui vengono determinati gli importi delle sanzioni per le violazioni. L'articolo 5:53 della Algemene wet bestuursrecht si applica qualora venga violato un articolo stabilito da o in virtù della presente legge e possa essere irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria.
- In deroga all'articolo 8:69 della Algemene wet bestuursrecht, il giudice in appello o in cassazione può modificare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria anche a svantaggio dell'interessato.
Articolo 16
Qualora una sanzione amministrativa pecuniaria sia stata irrogata indebitamente, essa deve essere rimborsata al titolare entro sei settimane dall'accertamento dell'indebita irrogazione.
Conclusione
Infine, è importante sottolineare nuovamente la legge sulle condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati nell'Unione Europea, così come applicata nei Paesi Bassi. Tale legge contiene disposizioni fondamentali che regolano le condizioni di lavoro e la tutela dei diritti dei lavoratori distaccati. La legge stabilisce requisiti in materia di retribuzione, ferie, obblighi del datore di lavoro e la procedura per la risoluzione del contratto di lavoro.
Gli articoli della legge definiscono chiaramente gli obblighi dei lavoratori distaccati e dei loro datori di lavoro, garantendo condizioni di lavoro eque e paritarie. La legge prevede inoltre meccanismi per lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri dell'Unione Europea, al fine di controllare e far rispettare i diritti dei lavoratori distaccati.
Per una piena comprensione e applicazione della legge, tuttavia si raccomanda di consultare il testo originale e di avvalersi della consulenza di esperti legali. La legge sulle condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati nell'Unione europea in Olanda svolge un ruolo importante nella tutela dei diritti del lavoro e nel garantire condizioni paritarie per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro nazionalità e dal luogo di distacco.
Domande frequenti sulla normativa olandese relativa alle condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati
In che cosa consiste la normativa olandese sulle condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati nell'Unione europea?
La legge olandese (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie) stabilisce norme e requisiti per le aziende che inviano temporaneamente i propri dipendenti da altri Paesi dell'UE nei Paesi Bassi per lavorare. Essa disciplina le condizioni di lavoro, la retribuzione e altri aspetti al fine di proteggere i diritti dei lavoratori distaccati e garantire condizioni di concorrenza eque sul mercato del lavoro.
Quali sono le linee principali della legge?
Le disposizioni principali della legge includono l'obbligo di rispettare le condizioni di lavoro e la retribuzione minime conformi agli standard olandesi, la fornitura di informazioni e documenti pertinenti sulle condizioni di lavoro e la possibilità di essere ritenuti responsabili per la violazione di tali condizioni.
Quali documenti e informazioni devono fornire le aziende che distaccano lavoratori nei Paesi Bassi in base alla presente legge?
Le aziende che distaccano lavoratori nei Paesi Bassi sono tenute a fornire informazioni sui lavoratori distaccati, inclusi i dati relativi alle condizioni di lavoro, alla retribuzione, alle assicurazioni e ad altri aspetti che garantiscano il rispetto delle norme e degli standard olandesi.
Quali misure sono previste per garantire il rispetto della legge?
Per garantire il rispetto della legge, sono previste diverse misure di controllo e applicazione, tra cui ispezioni sul luogo di lavoro, sanzioni pecuniarie e altre misure amministrative nei confronti delle aziende che violano i requisiti relativi alle condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati.
Quali diritti hanno i lavoratori distaccati nei Paesi Bassi ai sensi della presente legge?
I lavoratori distaccati nei Paesi Bassi hanno diritto a condizioni di lavoro e a una retribuzione minime paragonabili a quelle dei lavoratori locali. Hanno inoltre diritto alla sicurezza sociale e ad altri vantaggi che garantiscano la loro tutela sociale e la sicurezza sul lavoro.