
Dal 12 giugno 2026 sono in vigore nuove norme in tutta l'Unione europea in materia di asilo e migrazione. Nel loro insieme, queste norme sono denominate Patto UE su asilo e migrazione. Anche i Paesi Bassi applicano ora questo patto. Sta pensando di venire nei Paesi Bassi per presentare domanda di asilo, o è appena arrivato? Allora è importante sapere cosa è cambiato. In questo articolo lo spieghiamo nel modo più semplice possibile.
Attenzione: queste sono informazioni di carattere generale, non una consulenza legale personalizzata. Ogni situazione è diversa. Si faccia pertanto sempre consigliare personalmente da un avvocato prima di prendere decisioni importanti. Lei ha inoltre diritto a ricevere informazioni e a farsi assistere da un interprete in una lingua che comprende.
Cos'è il Patto UE?
Il patto è un pacchetto di nuove leggi europee. La maggior parte di esse è immediatamente applicabile in tutti i Paesi dell'UE, senza che un Paese debba prima adottare una propria normativa nazionale. L'obiettivo del patto è: procedure più rapide, controlli più rigorosi alle frontiere e ripartizione della responsabilità tra i Paesi dell'UE.
La nuova procedura di asilo si applica alle domande presentate a partire dal 12 giugno 2026. Le domande presentate prima di tale data sono generalmente ancora soggette alle vecchie norme.
Fase 1: lo screening alla frontiera
Se arriva nei Paesi Bassi e desidera richiedere asilo, il procedimento inizia con uno screening. Si tratta di un controllo iniziale. Le autorità verificano la Sua identità, il Suo stato di salute, se Lei è una persona vulnerabile (ad esempio a causa di una malattia o perché viaggia da solo come minore) e se esiste un rischio per la sicurezza. Le Sue impronte digitali e altri dati biometrici vengono registrati.
Lo screening dura al massimo 7 giorni se arriva alla frontiera esterna e al massimo 3 giorni se si trova già nel paese. Durante lo screening alla frontiera esterna, Lei è considerato "non ancora ammesso" e può essere trattenuto in un luogo chiuso. Riceverà informazioni sulla procedura e sui Suoi diritti.
Lo screening in sé non costituisce una decisione, pertanto non è possibile presentare un ricorso separato contro di esso. Dopo lo screening, Lei verrà indirizzato alla procedura di asilo appropriata.
Fase 2: La Sua domanda di asilo in quattro fasi
Una domanda di asilo segue questi momenti fondamentali:
- Inoltro – Lei comunica di voler presentare domanda di asilo. Questa fase è a forma libera: non è necessario alcun modulo speciale.
- Registrazione – entro 5 giorni dalla manifestazione della Sua volontà. A partire dalla registrazione, Lei ha diritto all'assistenza legale.
- Presentazione – entro 21 giorni dalla registrazione (proroga possibile). Nella procedura di frontiera i tempi sono più brevi: entro 5 giorni.
Quale procedura Le verrà applicata?
Non a tutti viene applicata la stessa procedura. La procedura che Le verrà assegnata dipende dalla Sua situazione. Ecco le principali:
La procedura di frontiera (massimo 12 settimane)
Si tratta di una procedura rapida alla frontiera, che include la decisione del giudice. Durante questa procedura, Lei può essere trattenuto (detenzione alla frontiera). Dal 12 giugno 2026, la procedura di frontiera potrà essere applicata in tutte le località dei Paesi Bassi.
La procedura di frontiera è obbligatoria, tra gli altri, per:
- persone provenienti da paesi in cui, in media, meno del 20% delle domande viene accolto;
- persone che traggono in inganno le autorità con documenti falsi;
- persone che costituiscono un pericolo per l'ordine pubblico.
Per i minori non accompagnati e le persone con bisogni particolari sono previste delle eccezioni.
La procedura accelerata (3 mesi)
Questa si applica, ad esempio, a persone provenienti da un “paese d'origine sicuro”, in caso di richieste manifestamente infondate o di dichiarazioni contraddittorie. In questi casi, la Sua richiesta può essere respinta come “manifestamente infondata”.
La procedura normale (6 mesi)
Per tutte le altre richieste. In determinati casi, questa può essere prorogata.
La procedura di Dublino
In questo caso, viene innanzitutto verificato quale paese dell'UE sia responsabile della Sua domanda (si veda oltre).
Importante: l'elenco dei “paesi d'origine sicuri”
L'UE dispone ora di un elenco comune di paesi considerati sicuri. Dal 12 giugno 2026, su tale elenco figurano: Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Kosovo, Marocco e Tunisia. Anche i paesi candidati all'adesione all'UE sono in linea di principio considerati sicuri, salvo che vi sia, ad esempio, un conflitto armato oppure se oltre il 20% dei richiedenti di tale paese ottiene comunque protezione.
Proviene da un paese presente in questo elenco? In tal caso, la Sua domanda rientrerà solitamente nella procedura accelerata o di frontiera e potrà essere respinta come “manifestamente infondata”. Lei ha comunque il diritto di provare che, per Lei personalmente, il paese non è sicuro. Tenga presente che è difficile: l'onere della prova spetta a Lei e, in una procedura rapida, avrà poco tempo a disposizione e un accesso limitato a un avvocato.
La “regola del 20%”
Se, in media, meno del 20% dei richiedenti provenienti dal Suo paese ottiene protezione (secondo i dati di Eurostat), la Sua domanda potrebbe essere inserita nella procedura accelerata. Questa regola è in vigore dal 27 febbraio 2026. Anche in questo caso, Lei può fornire prova contraria, ad esempio se la Sua situazione si discosta dalla media.
Paese terzo sicuro
Se Lei ha viaggiato attraverso un altro paese considerato “paese terzo sicuro”, o se esiste un accordo con tale paese, la Sua domanda può essere dichiarata “inammissibile”. Ciò significa che i Paesi Bassi non esamineranno nel merito la Sua domanda.
Assistenza: cosa Le viene fornito durante la procedura?
Durante la Sua procedura, Lei ha diritto a servizi di base: alloggio, vitto, assistenza personale e un indennità giornaliera (che deve includere anche una somma di denaro). Inoltre:
- I minori di 18 anni hanno diritto all'istruzione entro 2 mesi.
- L'accesso al mercato del lavoro è consentito dopo 6 mesi (i Paesi Bassi intendono ridurre tale termine a 3 mesi).
- Accesso a corsi di lingua e formazione professionale.
Attenzione: l'assistenza/accoglienza può essere limitata o revocata qualora Lei non rispetti le regole, ad esempio se si dà alla fuga, abbandona l'area assegnata, non collabora o occulta denaro. La novità è che può essere assegnato a una determinata area geografica. Contro tali decisioni è possibile proporre ricorso dinanzi al giudice.
Quale Paese valuta la Sua domanda? (Dublino / AMBV)
In linea di principio, il primo Paese dell'UE in cui viene registrato è responsabile della Sua domanda. Se ha già richiesto asilo in un altro Paese dell'UE, i Paesi Bassi possono trasferirLa in tale Stato. Il trasferimento non è consentito qualora nel suddetto Paese Lei corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti.
Sono previsti determinati termini e le possibilità di prorogarli sono diventate più ampie con le nuove norme. È pertanto importante richiedere assistenza legale tempestivamente.
Detenzione alla frontiera (grensdetentie)
La detenzione alla frontiera è consentita, ma non deve essere automatica. Deve sempre aver luogo una valutazione individuale per verificare se sia possibile ricorrere a una misura meno afflittiva. La detenzione deve avere la durata più breve possibile: di norma non superiore a 6 mesi, con una proroga di ulteriori 6 mesi nei casi complessi.
Per quanto riguarda minori e famiglie, in linea di principio essi possono essere trattenuti solo in situazioni eccezionali e nell’interesse del minore. Si tratta di un tema attualmente oggetto di ampio dibattito giuridico.
Assistenza legale
Dal 12 giugno 2026 l’assistenza è organizzata diversamente. Nella fase di domanda, l’IND (l’ente olandese per l’immigrazione) fornisce una “consulenza legale” e un avvocato per l’asilo La aiuta nella preparazione e nel successivo riesame del colloquio, nonché nelle eventuali correzioni. Nella fase di ricorso, Lei sarà assistito da un avvocato. Dal momento della registrazione, Lei ha diritto all’assistenza legale. Ne faccia uso: una buona preparazione del colloquio è fondamentale.
Ricorso contro un rigetto
Qualora venga adottata una decisione negativa, può proporre ricorso dinanzi al giudice. I termini sono brevi, specialmente nelle procedure accelerate e di frontiera (nei Paesi Bassi spesso solo 1 settimana). In molti casi, può attendere l’esito del ricorso nei Paesi Bassi, ma nelle procedure accelerate, nelle procedure di frontiera e in caso di domande dichiarate irricevibili ciò non avviene automaticamente. In tali ipotesi, deve presentare separatamente una "misura cautelare" (voorlopige voorziening), di norma entro 5 giorni. Non attenda oltre.
Il ricongiungimento familiare è diventato più difficile
I Paesi Bassi adottano ora un sistema a due status. Per le persone con "protezione sussidiaria" (una forma di protezione per chi non ottiene lo status di rifugiato ma corre comunque un pericolo), le condizioni per il ricongiungimento familiare sono diventate più rigorose:
- un periodo di attesa di 2 anni dopo il rilascio del permesso;
- un requisito di reddito (è necessario guadagnare autonomamente e in modo sufficientemente stabile e duraturo);
- un requisito di alloggio.
In conclusione
Il sistema di asilo nei Paesi Bassi e nell'UE è diventato, dal 12 giugno 2026, più rapido sotto molti aspetti e più rigoroso alle frontiere. In particolare, le procedure rapide, l'elenco dei Paesi sicuri e la possibilità di detenzione alla frontiera possono avere gravi conseguenze sulla Sua situazione.
Il consiglio più importante: si assicuri di essere ben informato e si rivolga il prima possibile a un avvocato. I termini sono brevi e una buona preparazione fa una grande differenza.
Ha domande sulla Sua situazione? Hodak La aiuterà volentieri. Non esiti a contattarci.
Il presente articolo ha scopo puramente informativo ed è basato sulle norme vigenti a giugno 2026. Leggi ed elenchi possono subire variazioni. Da questo articolo non è possibile far valere alcun diritto. Per una consulenza sulla Sua situazione personale, La invitiamo a contattare un avvocato.